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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 65
B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise
1 Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
1.124 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell’autorità esecutiva, o al servizio designato da quest’autorità;
2.125 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.
per altra persona giuridica, al presidente dell’amministrazione o all’amministratore;
4.
per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore126.
2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
3 Se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.127
124Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
125Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
126Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
127Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).