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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 67
V. Della domanda d’esecuzione
A. Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:
1.
il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;
il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3.
l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4.
il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151.132
3 Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
131Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).