Legge federale
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Art. 84174
4. Procedura di rigetto 1 Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. 2 Non appena ricevuta la domanda, dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni. 174Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |