Legge federale
|
Art. 94
6. Pignoramento di frutti prima del raccolto 1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante. 3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.216 216Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60). |