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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 94
6. Pignoramento di frutti prima del raccolto
1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
1.
sui prati, avanti al primo aprile
2.
sui campi, avanti al primo giugno;
3.
nelle vigne, avanti al venti agosto.
2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.216
216Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).