Legge federale
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Art. 98
D. Misure cautelari 1. Per i beni mobili 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.224 2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta. 3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225 4 L’ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite. 224Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 225Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391). |