a. In caso di possesso esclusivo del debitore
1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1.
un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2.
un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3.
un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4 Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.
5 Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.
237Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).