Legge federale
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Art. 1122
H. Funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti 1 Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli. 2 Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell’esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.23 3 Alle stesse condizioni, le persone che operano per l’ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d’ufficio constatati.24 22Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 23 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). 24 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). |