Legge federale
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Art. 126265
b. Aggiudicazione. Principio dell’offerta 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. 2 Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare. 265Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). |
