1 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.
2 I creditori sono collocati nella classe che, secondo l’articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell’esecuzione.
299Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).