al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC319) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004320 sull’unione domestica registrata).
Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.321
2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.322
3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.323
4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.324
318 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
321Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
322 Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
323Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24233Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).