Legge federale
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Art. 153a325
C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari 1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione. 2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato. 325Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |