F. Comunicazione delle decisioni giudiziali
1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:
1.
la dichiarazione di fallimento;
2.
la revoca del fallimento;
3.
la chiusura del fallimento;
4.
le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;
5.
i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.360
359Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 56555663).