1 Per la durata del fallimento, l’ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.
2 L’ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.
3 Il debitore ha il diritto di assistere all’apertura degli invii postali.
425Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321).