Legge federale
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Art. 229
H. Collaborazione e 1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP428), a rimanere a disposizione dell’amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.429 2 L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione. 3 L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.430 429Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 430Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |