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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 323
2. Fondi gravati da pegno
Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l’esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.