Legge federale
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Art. 324
3. Pegni 1 I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l’obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall’atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa. 2 Se tuttavia l’interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP574), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto. |