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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 331
I. Revoca di atti giuridici
1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.576
3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.
576 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).