Legge federale
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Art. 341
4. Misure 1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori. 2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore. |