Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 39
B. Esecuzione in via di fallimento
1. Campo d’applicazione
1 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.
titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO75);
2.
socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.
socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.
membro dell’amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
3 L’inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio83.
76 Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
78 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
80 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
82Abrogato dall’art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53189).
83Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.