Legge federale
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Art. 57c119
d. Inventario 1 Se un debitore fruisce della sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l’ufficio d’esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall’articolo 164.120 Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere. 2 L’inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante. 119Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57. 120Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |