1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:
1.
ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP195);
2.
a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).196
2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.
3 Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4 I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.
5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.
6 L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
194Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).