Legge federale
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Art. 22 Consulenza genetica in caso di esami genetici prenatali
1 In caso di esami genetici prenatali, la donna incinta è informata espressamente, prima e dopo l’esecuzione, sui suoi diritti all’autodeterminazione di cui agli articoli 5, 7, 8 e 27 capoverso 1; è inoltre informata sui centri d’informazione e i consultori di cui all’articolo 24. 2 Se, con ogni probabilità, l’esame proposto non può essere seguito da una cura profilattica o terapeutica, la donna incinta deve esserne avvertita. 3 Se in relazione all’esame prende in considerazione un’interruzione di gravidanza, la donna incinta deve essere informata sulle alternative a questa scelta e sull’esistenza di associazioni di genitori di bambini disabili e di gruppi di mutua assistenza. 4 Il coniuge o il partner della donna incinta è coinvolto per quanto possibile nella consulenza genetica. |