Legge federale
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Art. 47 Principi
1 Nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione o l’identità di una persona è vietato eseguire gli esami genetici di cui ai capitoli 2 e 3. È fatta salva la determinazione del sesso, se questa è necessaria per determinare la filiazione o l’identità. 2 Se tuttavia si determinano caratteristiche che rientrano nel campo d’applicazione dei capitoli 2 e 3, esse non possono essere né inserite nel rapporto d’esame né comunicate alla persona interessata o a terzi. Prima dell’allestimento del profilo del DNA, la persona che preleva il campione deve informare la persona interessata dell’impossibilità di comunicarle tali caratteristiche. 3 Il campione è prelevato alla persona interessata dal laboratorio che allestisce il profilo del DNA o, su incarico del laboratorio, da un medico o un’altra persona idonea. La persona che preleva il campione verifica l’identità della persona interessata. 4 La pubblicità destinata al pubblico per l’allestimento di profili del DNA informa sulle disposizioni della presente legge relative al diritto di prescrivere, all’informazione e al consenso. Le indicazioni ingannevoli sono vietate. |