Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 11 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione sostiene i Cantoni elaborando basi metodologiche e garantisce la visione d’insieme, l’uniformità e il coordinamento. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) elabora tali basi. Esso coinvolge in maniera adeguata gli altri dipartimenti interessati. |