Art. 15 Obbligo di ritiro e di rimunerazione
1 Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato:
2 Per l’elettricità l’obbligo di ritiro e di rimunerazione si applica soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh. 3 Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, si applicano le seguenti disposizioni:
4 Il presente articolo si applica anche ai produttori che beneficiano di una rimunerazione unica secondo l’articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l’articolo 26 o 27. Esso non si applica fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19). |