Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
2 La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). 3 Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. 4 Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità i gestori di:
5 I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione9 per l’immissione di elettricità anche se la potenza dell’impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b unitamente a quello per la rimunerazione unica (art. 24 cpv. 1 lett. a). In caso di sovrapposizione i gestori di impianti possono scegliere tra la rimunerazione per l’immissione di elettricità e la rimunerazione unica. 7 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, in particolare:
9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |