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Art. 24 Condizioni generali e modalità di versamento
1 Sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36), i gestori dei seguenti impianti possono beneficiare di un contributo d’investimento:
2 Le eccezioni per gli impianti idroelettrici di cui all’articolo 19 capoverso 5 si applicano anche nell’ambito del presente capitolo. 3 I gestori possono beneficiare di un contributo d’investimento soltanto se il nuovo impianto o l’impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole è stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. 4 I gestori di impianti fotovoltaici ricevono il contributo d’investimento sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica). Per i gestori di impianti idroelettrici e a biomassa il Consiglio federale può prevedere un versamento scaglionato. |