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Art. 25 Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici
1 La rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. 2 Il Consiglio federale fissa gli importi; può costituire categorie. |