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Art. 26 Contributo d’investimento per impianti idroelettrici
1 Il contributo d’investimento per impianti idroelettrici di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e al massimo al 40 per cento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell’impianto di riferimento. |