1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento secondo gli articoli 26 e 27, in particolare:
- a.
- la procedura di presentazione delle domande;
- b.
- gli importi della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento, compresi i costi computabili; il Consiglio federale può prevedere metodi di calcolo diversi per le differenti tecnologie;
- c.
- la verifica e l’adeguamento periodici di detti importi;
- d.
- i criteri in base ai quali si valuta se un ampliamento o un rinnovamento di un impianto è considerevole;
- e.
- i criteri in base ai quali si distinguono i nuovi impianti dagli ampliamenti e dai rinnovamenti considerevoli.
2 Nella determinazione degli importi e in caso di un loro adeguamento occorre garantire che la rimunerazione unica e i contributi d’investimento non superino i maggiori costi non ammortizzabili. Questi ultimi risultano dalla differenza tra i costi di produzione capitalizzati per la produzione di elettricità e il prezzo di mercato capitalizzato che può essere ottenuto.
3 Il Consiglio federale può inoltre stabilire:
- a.
- esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b.
- esigenze relative all’esercizio e al funzionamento degli impianti;
- c.
- l’obbligo di restituire la rimunerazione unica o i contributi d’investimento, segnatamente quando le condizioni del mercato dell’energia determinano una redditività eccessiva;
- d.
- le dimensioni minime di un impianto richieste per ottenere una rimunerazione unica;
- e.
- importi massimi;
- f.
- l’esclusione dalla rimunerazione unica o dai contributi d’investimento, o una riduzione degli stessi, se è già stato versato un altro aiuto finanziario;
- g.
- la durata minima durante la quale un gestore che ha già ottenuto per un impianto una rimunerazione unica o contributi d’investimento non può chiedere per lo stesso impianto un’altra rimunerazione unica o altri contributi d’investimento.