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Art. 33 Contributi per l’esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia 12
1 Per coprire i costi dell’esplorazione di risorse geotermiche destinate alla produzione di elettricità possono essere forniti contributi. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell’ambito dell’esplorazione di risorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 3 Per un progetto di esplorazione di risorse geotermiche possono essere concessi o il contributo o la garanzia. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d’investimento computabili e la procedura. 12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |