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Art. 53 Aiuti finanziari per progetti individuali
1 Gli aiuti finanziari per progetti individuali sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi. 2 Gli aiuti finanziari non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall’interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. 3 Sono considerati costi computabili:
4 Qualora un progetto sostenuto con aiuti finanziari permetta di conseguire un utile considerevole, la Confederazione può esigere che tali aiuti siano restituiti interamente o in parte. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la concessione di aiuti finanziari per progetti individuali. |