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Art. 55 Monitoraggio
1 L’UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia e altri servizi della Confederazione. 2 I risultati delle verifiche sono pubblicati. 3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l’efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all’Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che i valori indicativi non possono essere raggiunti, propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari. |