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Art. 56 Messa a disposizione di dati
1 Le informazioni e i dati personali necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all’UFE, su richiesta, da:
2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. 23 RS 734.7 |