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Art. 59 Divulgazione di dati personali
1 Ai fini della trasparenza e dell’informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare dati personali anonimizzati o a trasmetterli alle autorità federali competenti. L’obbligo di pubblicazione e trasmissione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:
2 Le autorità federali competenti possono pubblicare in forma adeguata tali dati personali anonimizzati se:
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