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Art. 6 Definizione e competenze
1 L’approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la messa a disposizione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l’importazione, l’esportazione e il transito. 2 L’approvvigionamento energetico è compito del settore dell’energia. La Confederazione e i Cantoni creano le condizioni quadro necessarie affinché il settore dell’energia possa assumere questo compito in modo ottimale nell’interesse generale. |