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Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l’esecuzione
1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con:
2 I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell’ambito dei compiti d’esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. 3 La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:
4 Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. 5 L’UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |