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Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete
1 Agli aventi diritto secondo gli articoli 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d’attesa prima dell’entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui all’articolo 28 relativa all’inizio dei lavori non si applica se l’impianto è già stato costruito. 2 Agli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d’attesa prima del 31 luglio 2013 l’articolo 24 capoverso 3 non si applica. 3 Chi, tra il 1° agosto 2013 e l’entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d’investimento, può chiedere all’UFE, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all’aumento della garanzia. 4 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese30 supplementari), le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 nel tenore del 26 giugno 199831 si applicano:
5 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente. 30 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 31 RU 1999 197 |