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Art. 27 Contributo d’investimento per impianti a biomassa
1 Il contributo d’investimento per impianti a biomassa di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per investimenti in impianti a gas di depurazione inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell’impianto di riferimento. |