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Art. 28 Inizio dei lavori
1 Chi intende beneficiare di un contributo d’investimento secondo l’articolo 26 o 27 può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l’UFE ha dato la propria garanzia. L’UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori. 2 Non riceve nessun contributo d’investimento secondo l’articolo 26 o 27 chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto10 idroelettrico o a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori. 3 Il Consiglio federale può estendere queste regole alla rimunerazione unica per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza. 10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |