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Art. 41 Convenzione sugli obiettivi
1 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell’anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso. 2 La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia e sullo stato della tecnica e comprende le misure economiche. Queste devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate. 3 I consumatori finali che non rispettano interamente l’impegno preso nell’ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 4 L’UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali gli forniscono i documenti necessari a tale scopo e gli garantiscono l’accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro. 5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
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