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Art. 49 Ricerca, sviluppo e dimostrazione
1 La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell’ambito dell’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, del trasporto e dello stoccaggio di energia, nonché dell’impiego di energie rinnovabili. Al riguardo tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dell’economia. 2 Dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere:
3 Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all’estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all’estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera. 4 La Confederazione può selezionare in parte attraverso una procedura di bandi di gara gli impianti pilota e di dimostrazione e i progetti pilota e di dimostrazione destinati a essere sostenuti. A tale scopo l’UFE può pubblicare bandi per il deposito di offerte su determinati temi ed entro un termine definito. Le offerte concernenti i temi contenuti nei bandi possono essere prese in considerazione nell’anno corrispondente soltanto se sono depositate nell’ambito della relativa procedura e nel rispetto dei termini. |