1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità dell’elettricità e l’etichettatura dell’elettricità (art. 9);
- b.
- fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19), della rimunerazione unica (art. 25) o dei contributi d’investimento (art. 26 e 27);
- c.
- fornisce indicazioni inesatte o incomplete in relazione con il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo gli articoli 30 e 31;
- d.
- fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito della riscossione del supplemento rete (art. 35), del rimborso del supplemento rete (art. 39–43) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 40 lett. a e 41);
- e.
- viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 44);
- f.
- rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente o fornisce a quest’ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 57);
- g.
- contravviene a una disposizione d’applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.