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Art. 65 Attività dell’organo d’esecuzione
1 L’organo d’esecuzione ha come unico scopo l’attività esecutiva di cui all’articolo 63. 2 L’organo d’esecuzione informa regolarmente l’UFE in merito alla sua attività e gli fornisce le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. 3 Dietro adeguato compenso e per quanto necessario, la società nazionale di rete mette a disposizione dell’organo d’esecuzione prestazioni di servizio globali e gli dà accesso a tutti i dati e le informazioni necessari per la riscossione del supplemento rete e l’esecuzione. |