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Art. 13 Riconoscimento dell’interesse nazionale in altri casi
1 Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l’articolo 12 a un impianto per l’impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l’importanza richieste, se:
2 Il Consiglio federale valuta la richiesta considerando se vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali. |