Art. 17 Raggruppamento ai fini del consumo proprio
1 Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione (art. 18 cpv. 1). A tal fine concludono una convenzione tra di loro e con il gestore dell’impianto. 2 I proprietari fondiari possono prevedere che il consumo proprio comune in un luogo di produzione si estenda ai consumatori finali con i quali hanno concluso un contratto di locazione o di affitto. Essi sono responsabili dell’approvvigionamento dei locatari e degli affittuari partecipanti al raggruppamento. Gli articoli 6 e 7 della legge del 23 marzo 20079 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) si applicano per analogia. Il Consiglio federale può prevedere deroghe ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 LAEl. 3 Quando il proprietario fondiario introduce il consumo proprio comune i locatari o affittuari hanno la possibilità di scegliere che l’approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete secondo l’articolo 6 o 7 LAEl. Successivamente i locatari o affittuari possono far valere questo diritto soltanto se il proprietario fondiario non adempie gli obblighi di cui al capoverso 2. Essi conservano in linea di massima il loro diritto all’accesso alla rete di cui all’articolo 13 LAEl. 4 I costi connessi all’introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 14 LAEl). I proprietari fondiari non possono addossarli ai locatari o agli affittuari. |