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Art. 18 Rapporto con il gestore di rete e altri dettagli
1 Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico, anche per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete secondo gli articoli 6 e 13 LAEl10. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare:
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