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Art. 20 Partecipazione parziale
1 Il Consiglio federale può prevedere che il gestore di un impianto possa partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con una parte soltanto dell’elettricità prodotta e non destinata al consumo proprio (art. 16 e 17), in particolare se si tratta di un impianto di grandi dimensioni che immette nella rete una parte considerevole della produzione. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni. |