|
Art. 25 Contributo d’investimento per impianti fotovoltaici 15
1 Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l’ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d’investimento (rimunerazione unica). 2 La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio. 3 Per gli impianti che immettono in rete tutta l’elettricità prodotta la rimunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |